Art. 2.

      1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censiti, l'indice di densità venatoria minima per la caccia alla selvaggina stanziale per ogni ambito territoriale di caccia».